I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria,
a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa
entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere
dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione
della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria
dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita…
Link diretto: https://www.atpromaistruzione.it/atp/2025/07/assegnazione-sedi-nota-del-mim-relativa-alle-indicazioni-operative/